AGB The Circuit GmbH
1. Ambito di applicazione / Modifica dei Termini e Condizioni Generali
1.1. Questi Termini e Condizioni Generali (TCG) sono considerati concordati tra The Circuit GmbH (Circuit o Fornitore) e il cliente (Cliente).
1.2. I TCG si applicano a tutte le transazioni legali, offerte, consegne, servizi o altri servizi accessori.
1.3. Si applica la versione corrente dei TCG al momento della conclusione del contratto, che può essere scaricata dal sito web del Fornitore (https://www.the-circuit.eu/).
2. Condizioni del cliente
2.1. I TCG, i moduli contrattuali o altre condizioni del Cliente non sono accettati e sono espressamente respinti. Sono completamente invalidi, anche senza nuova opposizione del Fornitore. Una deroga a questa opposizione generale richiede una conferma scritta espressa da parte del Fornitore. Il Fornitore dichiara di voler contrattare solo sulla base dei propri TCG.
2.2. La conferma di una regola divergente si applica solo al punto contrattuale in questione e non alle altre disposizioni di questi TCG. Se viene concordata l'applicazione di tutte le disposizioni dei TCG del Cliente, le disposizioni di questi TCG continuano ad applicarsi, a meno che non siano in conflitto con le disposizioni dei TCG del Cliente.
2.3. Un'azione di esecuzione contrattuale da parte del Fornitore o il silenzio sulle disposizioni divergenti di questi TCG del Cliente non costituisce un consenso del Fornitore.
3. Preventivo / Offerta / Conclusione del contratto
3.1. I preventivi e le offerte del Fornitore sono generalmente non vincolanti.
3.2. I preventivi sono forniti dal Fornitore solo per iscritto e senza garanzia di correttezza e completezza.
3.3. Il Fornitore ha il diritto di richiedere un compenso per i preventivi.
3.4. La preparazione di un preventivo non obbliga il Fornitore ad accettare un ordine o a concludere un contratto.
3.5. Le offerte sono fornite dal Fornitore solo per iscritto. Altrimenti, si tratta di negoziazioni verbali non vincolanti.
3.6. L'accettazione di un'offerta fatta dal Fornitore è possibile solo nel suo insieme, a meno che le parti contrattuali non abbiano concordato diversamente per iscritto.
3.7. Un contratto è concluso quando:
3.7.1. il Cliente accetta per iscritto un'offerta fatta dal Fornitore e espressamente designata come vincolante entro 14 giorni dalla trasmissione;
3.7.2. il Cliente accetta un'offerta fatta dal Fornitore e il Fornitore invia al Cliente una conferma d'ordine scritta;
3.7.3. viene redatto un documento relativo all'oggetto del contratto e firmato da tutte le parti contrattuali.
3.8. Se la conferma d'ordine scritta contiene modifiche rispetto all'offerta, queste sono considerate approvate dal Cliente, a meno che non vi si opponga immediatamente.
3.9. Le informazioni sui prodotti e servizi del Fornitore contenute in cataloghi, listini prezzi, opuscoli, annunci su stand fieristici, circolari, invii pubblicitari o altri media (materiale informativo) non attribuibili al Fornitore devono essere presentate al Fornitore dal Cliente, se il Cliente le utilizza come base per la sua decisione di incarico. In tal caso, il Fornitore può prendere posizione sulla loro accuratezza. Se il Cliente non adempie a questo obbligo, tali informazioni sono non vincolanti, a meno che non siano espressamente dichiarate per iscritto come parte del contratto.
4. Oggetto della fornitura / prestazione, esecuzione
4.1. La natura e l'entità dell'oggetto della fornitura / prestazione sono determinate dall'offerta vincolante accettata dal Fornitore o dal Cliente, dalla conferma d'ordine scritta o dal contratto, nonché da questi TCG.
4.2. Nel corso dell'esecuzione della prestazione, possono verificarsi cambiamenti delle condizioni quadro e/o dei requisiti da parte delle autorità/terzi. L'adempimento di tali requisiti o l'adattamento a condizioni quadro modificate non sono inclusi nell'offerta, nell'ordine o nel contratto, a meno che non sia stato diversamente concordato, e sono a carico del Cliente. Se il Fornitore deve agire per conto del Cliente in tal senso, deve essere emesso un ordine separato o l'ordine esistente deve essere modificato o integrato.
4.3. Le modifiche o integrazioni all'ordine sono considerate solo se comunicate tempestivamente al Fornitore prima dell'inizio della prestazione e approvate per iscritto dal Fornitore. In caso di notifica tardiva o rifiuto da parte del Fornitore, il Fornitore ha diritto a un compenso adeguato per le prestazioni già fornite (ad esempio lavori di pianificazione, trasporti, ecc.) o per le modifiche o altre prestazioni aggiuntive richieste. Questo vale indipendentemente dal fatto che tra le parti contrattuali sia stato concordato un compenso forfettario.
4.4. Piccole modifiche giustificate e ragionevoli dell'oggetto della fornitura/prestazione o dell'esecuzione da parte del Fornitore sono considerate approvate in anticipo.
4.5. Se il Cliente desidera una prestazione/esecuzione o una consegna entro un periodo di tempo più breve dopo la conclusione del contratto, ciò costituisce una modifica contrattuale. Questo può richiedere straordinari e/o costi aggiuntivi per l'accelerazione dell'approvvigionamento dei materiali/lavori, e l'importo del Fornitore aumenterà proporzionalmente al necessario aumento di costo.
4.6. Le consegne e le prestazioni parziali giustificate sono consentite e possono essere fatturate separatamente.
4.7. Il Fornitore ha il diritto di avvalersi di subappaltatori per l'adempimento del contratto.
5. Termini di prestazione e consegna, scadenze
5.1. I termini di prestazione e consegna e le scadenze sono non vincolanti, a meno che non siano espressamente concordati per iscritto come vincolanti.
5.2. I termini di prestazione e consegna vincolanti e le scadenze sono determinati dalle indicazioni contenute nel documento contrattuale, nell'offerta vincolante del Fornitore, nella conferma d'ordine o nelle condizioni di consegna e pagamento concordate individualmente.
5.3. I termini di prestazione e consegna vincolanti e le scadenze possono essere prorogati o posticipati dal Fornitore in caso di ritardo dovuto a forza maggiore o interruzioni/imprevisti non prevedibili o di un ritardo imputabile al Cliente. Lo stesso vale in caso di modifica/integrazione dell'oggetto della fornitura/prestazione o dell'ordine da parte del Cliente.
5.4. Se il Fornitore è già sul luogo di esecuzione o ha consegnato l'oggetto della prestazione o ha già iniziato l'esecuzione e l'esecuzione è impedita da forza maggiore o interruzioni/imprevisti non prevedibili (ad esempio a causa di un'alluvione), il Cliente deve rimborsare al Fornitore i costi sostenuti fino a quel momento, nonché i costi per lo smontaggio e il trasporto.
5.5. Per "interruzioni/imprevisti non prevedibili" e "forza maggiore" si intendono ad esempio epidemie/pandemie, guerra, eventi elementari, calamità naturali, scioperi, blocchi ufficiali, divieti di importazione ed esportazione, incidenti di produzione, carenze di materie prime e merci, interruzioni del traffico o fallimento di altre prestazioni necessarie per l'adempimento del contratto, che rendono significativamente più difficile o temporaneamente impossibile l'adempimento del contratto da parte del Fornitore, indipendentemente dal fatto che si verifichino presso il Fornitore, i suoi fornitori/partner commerciali o terzi.
5.6. Il superamento di un termine di prestazione o consegna non vincolante o la deviazione da una scadenza non vincolante non costituisce un ritardo del Fornitore. Le indicazioni nel contratto, nell'offerta o nelle condizioni di consegna e pagamento devono servire al Cliente come riferimento approssimativo e il Fornitore fornirà la sua prestazione/consegna entro un termine ragionevole. Anche in questo caso, devono essere considerate interruzioni/imprevisti non prevedibili, forza maggiore e ritardi imputabili al Cliente.
5.7. In caso di ritardo nell'adempimento del contratto da parte del Fornitore, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto dopo aver fissato un termine supplementare ragionevole, ma non inferiore a 6 mesi. Il termine supplementare deve essere fissato per iscritto tramite raccomandata con avviso di recesso.
5.8. In caso di termini e scadenze di consegna non vincolanti, il Cliente ha ugualmente il diritto di recesso in caso di ritardo di consegna/spedizione superiore a 18 mesi.
5.9. Se la consegna o la prestazione del Fornitore è ostacolata da forza maggiore o interruzione/imprevisto non prevedibile per un periodo superiore a 18 mesi, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto. Tuttavia, il Cliente non può avanzare pretese contro il Fornitore per tale recesso.
6. Prezzi
6.1. I prezzi del Fornitore sono variabili e non vincolanti. Si basano sulla base di calcolo alla data di conclusione del contratto (ad esempio prezzi del carburante, costi del lavoro, ecc.) e sono intesi come prezzi netti senza alcuna deduzione.
6.2. Il compenso viene adeguato al ribasso o al rialzo se tra la data di conclusione del contratto e la data effettiva della prestazione/consegna si verifica una variazione della base di calcolo di almeno il 5%. L'adeguamento avviene nella misura in cui i costi al momento della conclusione del contratto sono cambiati rispetto a quelli al momento della prestazione/consegna effettiva, a meno che il Fornitore non sia in ritardo. Se l'adeguamento supera il 15%, il Fornitore informerà tempestivamente il Cliente.
6.3. Per le consegne/prestazioni ordinate dal Cliente, che non sono coperte dall'ordine originale, il Fornitore ha diritto a un compenso aggiuntivo ragionevole.
6.4. Il Cliente deve inoltre sostenere l'IVA legale, pedaggi e tasse stradali, costi di imballaggio, trasporto e carico, nonché dazi, imposte e assicurazioni eventualmente dovuti. Tali costi non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, poiché sono soggetti a fluttuazioni di mercato.
6.5. A meno che non sia indicata una valuta diversa per il prezzo, si intende che è in EURO (€).
6.6. Il compenso per i rapporti di debito continuativi è indicizzato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo, serie 2020, come calcolato e pubblicato dall'ISTAT. La base è l'indice calcolato per il mese di conclusione del contratto. L'indicizzazione avviene utilizzando l'ultimo indice disponibile a gennaio di ogni anno. Il calcolo viene effettuato dal Fornitore. La base per ulteriori calcoli è sempre l'ultimo indice che ha portato a una modifica effettiva del compenso. Se l'indice dei prezzi al consumo, serie 2020, non viene più pubblicato, viene utilizzato l'indice più simile a quello. La mancata richiesta dell'aumento del compenso a causa dell'indicizzazione e la mancata riscossione degli importi aumentati non costituiscono rinuncia all'indicizzazione del compenso.
7. Fatturazione, condizioni di pagamento, acconti
7.1. Il Cliente accetta espressamente che le fatture possano essere emesse e inviate elettronicamente dal Fornitore a sua scelta.
7.2. Gli importi fatturati sono dovuti immediatamente al momento della fatturazione, a meno che non siano state concordate condizioni di pagamento diverse. Le condizioni di pagamento diverse sono vincolanti per il Fornitore solo se concordate per iscritto.
7.3. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico su un conto indicato dal Fornitore o nella forma contrattualmente concordata, senza spese e detrazioni nella valuta fatturata.
7.4. Il diritto a una detrazione per sconto richiede un accordo scritto espressamente.
7.5. Le destinazioni di pagamento effettuate dal Cliente non sono vincolanti per il Fornitore.
7.6. Il Fornitore ha il diritto di emettere fatture parziali o parziali per le prestazioni/consegne parziali già effettuate prima del completamento dell'ordine.
7.7. Il Fornitore ha il diritto di richiedere al Cliente una garanzia per il compenso ancora dovuto. L'importo della garanzia è generalmente il 25% del compenso ancora dovuto. I costi della garanzia sono a carico del Cliente.
7.8. Il Cliente deve fornire questa garanzia entro 14 giorni dalla richiesta del Fornitore. Se il Cliente non rispetta la richiesta del Fornitore di fornire una garanzia, non sufficientemente o tempestivamente, il Fornitore può rifiutare la sua prestazione. In tal caso, il Fornitore ha il diritto di recedere dal contratto fissando un ulteriore termine di 14 giorni.
7.9. In caso di ritardo nel pagamento del Cliente, quest'ultimo pagherà interessi di mora pari al 9,2% sopra il tasso di base della Banca Nazionale Austriaca, ma almeno il 12% annuo. Questo è considerato concordato.
7.10. È riservata la rivendicazione di ulteriori danni da ritardo. Il Cliente deve risarcire al Fornitore i danni derivanti dal suo ritardo, in particolare i costi necessari per le misure extragiudiziali appropriate di recupero o incasso intraprese dal Fornitore o da terzi incaricati (ad esempio agenzie di recupero crediti, avvocati, ecc.).
7.11. Per i solleciti del Fornitore viene addebitato un importo forfettario di € 10,00 per ciascun sollecito, che deve essere rimborsato dal Cliente.
7.12. Se il Cliente è in ritardo con i pagamenti nell'ambito di altri rapporti contrattuali esistenti con il Fornitore, il Fornitore ha il diritto di sospendere l'adempimento dei suoi obblighi derivanti da questo contratto fino all'adempimento da parte del Cliente.
7.13. In caso di superamento del termine di pagamento, le riduzioni concesse (sconti, riduzioni, ecc.) decadono e vengono aggiunte alla fattura.
8. Diritti di compensazione e ritenzione, cessione di crediti
8.1. Il Cliente ha il diritto di compensazione solo nella misura in cui le contropretese siano state accertate giudizialmente o riconosciute dal Fornitore.
8.2. Il Cliente non è autorizzato a cedere crediti e diritti derivanti dal rapporto contrattuale senza il consenso scritto del Fornitore. Il Cliente non può trattenere pagamenti, a meno che il Fornitore non sia in ritardo ingiustificato con l'adempimento. Con la cessazione di questo motivo, il diritto di ritenzione del Cliente decade.
9. Obblighi di cooperazione del Cliente
9.1. L'obbligo di prestazione/consegna del Fornitore inizia non prima del momento in cui il Cliente ha creato tutte le condizioni edilizie, tecniche e legali per l'esecuzione e ha fornito al Fornitore tutte le informazioni e/o i documenti di pianificazione necessari per la prestazione/consegna. In particolare, il Cliente deve fornire senza essere richiesto, prima dell'inizio dell'esecuzione, le informazioni necessarie sulla posizione di condutture elettriche, del gas e dell'acqua nascoste o di installazioni simili, percorsi di fuga, altri ostacoli edilizi, confini o altre possibili fonti di disturbo, fonti di pericolo e i dati statici necessari e eventuali modifiche progettate in tal senso. I dettagli relativi alle informazioni necessarie per l'ordine possono essere ottenuti dal Fornitore.
9.2. Il Cliente è responsabile del fatto che le condizioni edilizie, tecniche e legali necessarie per l'esecuzione dell'oggetto della fornitura/prestazione siano costantemente soddisfatte. Ciò vale in particolare per il terreno (geologia, stabilità, ecc.) su cui deve essere eseguito l'oggetto della fornitura/prestazione.
9.3. Se il Cliente è a conoscenza o dovrebbe essere a conoscenza di motivi che possono ritardare la consegna/prestazione, deve informare immediatamente il Fornitore per iscritto, almeno 2 settimane prima della consegna/prestazione prevista, di tali motivi per il possibile ritardo.
9.4. Il Cliente deve ottenere a proprie spese le autorizzazioni di terzi e le notifiche e autorizzazioni delle autorità.
9.5. I materiali di esercizio e di consumo necessari per l'esecuzione, in particolare
per le operazioni di montaggio e/o messa in servizio, come energia, acqua, ecc., devono essere forniti dal Cliente a proprie spese. Se necessario, il Cliente deve fornire anche possibilità di alloggio in loco.
9.6. Il Cliente deve garantire l'accesso/zona di accesso necessari per la consegna/prestazione al luogo di esecuzione.
9.7. Il Cliente deve garantire la sicurezza del luogo di installazione e dell'oggetto della fornitura/prestazione, in particolare contro furti, atti di vandalismo e danni causati da influenze esterne (ad esempio, condizioni meteorologiche) e coordinare le aziende presenti sul luogo di installazione.
9.8. Se l'oggetto della fornitura/prestazione non è assicurato, il Cliente deve provvedere a proprie spese. Si segnala che il Fornitore assicura l'oggetto della fornitura/prestazione durante il trasporto e il montaggio e smontaggio. Una volta completato il montaggio e consegnato l'opera al Cliente, la copertura assicurativa del Fornitore termina e il Cliente deve mantenere l'oggetto della fornitura/prestazione assicurato per il periodo tra la consegna e la restituzione dell'oggetto della fornitura/prestazione al Fornitore.
9.9. Se il trasferimento del rischio non è già avvenuto con la spedizione al Cliente, il rischio di perdita totale o parziale dell'oggetto della fornitura/prestazione passa al Cliente con la consegna al luogo di installazione.
9.10. Se il Cliente non adempie a questi obblighi di cooperazione:
9.10.1. la prestazione del Fornitore non è difettosa nella misura in cui la difettosità è imputabile alla mancata cooperazione del Cliente;
9.10.2. il Fornitore non è in ritardo con la consegna/prestazione;
9.10.3. il Cliente deve risarcire al Fornitore eventuali danni causati al Fornitore dalla violazione dell'obbligo di cooperazione;
9.10.4. il Fornitore può recedere dal contratto fissando un ulteriore termine di 14 giorni.
10. Consegna, trasferimento del rischio
10.1. Il rischio e il pericolo passano al Cliente non appena l'oggetto della fornitura/prestazione è scaricato nel luogo di installazione o presso il Cliente o è messo a disposizione del destinatario o del Cliente per l'accettazione e accettato da questi.
10.2. Il Cliente deve garantire un accesso (sicuro, legalmente consentito) al luogo di installazione e consegna concordato.
10.3. Il Fornitore si riserva il diritto di rifiutare la consegna e l'installazione nel luogo di installazione e consegna concordato se l'accesso a questo luogo o il luogo di installazione non è sicuro a suo avviso.
10.4. I costi per eventuali contaminazioni/danni a strade, marciapiedi, parti di edifici, terreni, acque, ecc. in relazione alle consegne sono a carico del Cliente.
10.5. Il Fornitore è obbligato a ritirare il materiale di imballaggio solo in caso di espressa accordo. Questo deve essere smaltito dal Cliente a sue spese.
10.6. Le consegne parziali sono consentite.
11. Ritardo nell'accettazione
11.1. Se il Cliente è in ritardo nell'accettazione per più di 14 giorni (ad esempio rifiuto dell'accettazione, ritardo nelle prestazioni preliminari, ecc.) e il Cliente non ha rimediato alle circostanze imputabili a lui che ritardano o impediscono la consegna/prestazione nonostante un ragionevole termine supplementare, il Fornitore può disporre in altro modo dei dispositivi, materiali, prodotti, merci e opere specificati per la consegna/prestazione, a condizione che il Fornitore procuri o fornisca questi elementi entro un termine ragionevole per la continuazione della consegna/prestazione.
11.2. In caso di ritardo nell'accettazione del Cliente, il Fornitore ha anche il diritto, insistendo sull'adempimento del contratto, di immagazzinare l'oggetto della consegna/prestazione presso di sé o presso terzi, per il quale il Fornitore ha diritto a un canone di stoccaggio ragionevole, pari almeno all'1% del valore della merce al mese. Questo vale anche nel caso in cui la spedizione sia ritardata su richiesta del Cliente.
11.3. Se i costi di spedizione aumentano a causa del ritardo nell'accettazione o della richiesta del Cliente, quest'ultimo deve sostenere i costi aggiuntivi.
11.4. Resta intatto il diritto del Fornitore di rendere esigibile il compenso per le consegne o le prestazioni effettuate e di recedere dal contratto dopo un ragionevole termine supplementare.
11.5. In caso di ritardo nell'accettazione o di ritardi nella consegna/prestazione non imputabili al Fornitore, quest'ultimo ha il diritto di recedere dal contratto dopo un termine supplementare. Se sono già state effettuate consegne/prestazioni parziali, il Fornitore può recedere solo parzialmente.
12. Riserva di proprietà, pagamenti anticipati, garanzie
12.1. Gli oggetti della fornitura/prestazione consegnati o altrimenti consegnati, che sono di proprietà del Fornitore, in particolare componenti, prodotti, merci e piani, rimangono di proprietà del Fornitore fino al pagamento completo del compenso.
12.2. Il Cliente ha l'obbligo di mantenere l'oggetto della fornitura/prestazione in buone condizioni durante la durata della riserva di proprietà, di eseguire immediatamente tutte le manutenzioni previste dal produttore/Forntore e le riparazioni necessarie - tranne in caso di emergenza - tramite il Fornitore o una società riconosciuta per la manutenzione dell'oggetto della fornitura/prestazione del Fornitore.
12.3. La rivendita è consentita solo se il Fornitore è stato informato tempestivamente in anticipo indicando il nome e l'indirizzo dell'acquirente e il Fornitore ha approvato per iscritto la vendita. In caso di approvazione del Fornitore, il credito dell'acquirente è già considerato ceduto al Fornitore e il Fornitore accetta la cessione.
12.4. Il Cliente si impegna a compiere tutti gli atti pubblicitari necessari per una cessione di crediti valida. In particolare, il Cliente deve annotare questa cessione nei suoi libri e sulle sue fatture fino al pagamento completo del compenso o del prezzo d'acquisto e informare i suoi debitori di questa cessione.
12.5. Il Cliente è autorizzato a riscuotere questo credito per il Fornitore fino a revoca. Su richiesta, il Cliente deve fornire al Fornitore tutti i documenti e le informazioni necessari per far valere i crediti ceduti.
12.6. Inoltre, il Cliente si impegna a obbligare anche il suo acquirente a vendere l'oggetto della fornitura/prestazione solo con riserva di proprietà prolungata e cessione anticipata del suo credito.
12.7. Se il Cliente è in ritardo nel pagamento, il Fornitore ha il diritto di richiedere la restituzione dell'oggetto della fornitura/prestazione sotto riserva di proprietà, fissando un ragionevole termine supplementare di almeno 14 giorni.
12.8. Il Cliente deve informare immediatamente il Fornitore dell'apertura di una procedura di insolvenza sul suo patrimonio o del pignoramento dell'oggetto della fornitura/prestazione sotto riserva di proprietà. Questo vale anche in caso di altri interventi di terzi. In questo caso, il Cliente deve informare i tribunali, le autorità e i terzi intervenienti della riserva di proprietà.
12.9. Il Cliente è responsabile di tutti i costi sostenuti per revocare un pignoramento, un intervento sull'oggetto della fornitura/prestazione sotto riserva di proprietà o per recuperare l'oggetto della fornitura/prestazione.
12.10. Il Cliente dichiara espressamente il proprio consenso al fatto che il Fornitore o un terzo incaricato da quest'ultimo possa entrare nel luogo dell'oggetto della fornitura/prestazione sotto riserva di proprietà per far valere la riserva di proprietà.
12.11. La rivendicazione della riserva di proprietà non costituisce un recesso dal contratto, a meno che non venga espressamente dichiarato.
12.12. Gli oggetti della fornitura/prestazione ritirati dal Fornitore in questo contesto possono essere venduti liberamente e al meglio.
12.13. In caso di procedura di insolvenza del Cliente con continuazione dell'attività, il Fornitore si riserva il diritto di richiedere una cauzione pari al rischio di credito medio (media degli ultimi 6 mesi) per le forniture e le prestazioni durante la durata della continuazione dell'attività o di subordinare le forniture e le prestazioni al pagamento anticipato del Cliente o di eseguirle solo in contanti.
12.14. Se il Cliente è in ritardo nei pagamenti per più di 4 settimane, il Fornitore può sospendere/interrompere le forniture e le prestazioni fino a quando il Cliente non fornisce una garanzia adeguata. Il Cliente non può avanzare pretese contro il Fornitore per questo.
12.15. Se la scelta della legge fatta dalle parti contrattuali non è applicabile o è dichiarata non valida e la legge nazionale applicabile al rapporto contrattuale in tal caso non conosce/non ammette la riserva di proprietà, le parti contrattuali concordano una misura di sicurezza che si avvicini il più possibile a questa riserva di proprietà dal punto di vista economico. Il Cliente deve sostenere tutti i costi, ad esempio per consulenze legali, in questo contesto. Se non esiste una misura di sicurezza vicina o questa non è riconosciuta come equivalente dal Fornitore, il Cliente deve fornire al Fornitore un'altra garanzia equivalente a sue spese.
13. Garanzia
13.1. Il Fornitore non garantisce al Cliente specifiche proprietà dell'oggetto della fornitura/prestazione o che questo sia idoneo a uno specifico scopo d'uso, a meno che ciò non sia espressamente garantito per iscritto dal Fornitore.
13.2. Il periodo di garanzia per il Cliente è ridotto a 12 mesi dalla consegna.
13.3. Se è prevista una consegna congiunta e il Cliente non si presenta alla data di consegna comunicata, l'accettazione è considerata avvenuta in quella data.
13.4. La presunzione di cui all'art. 924, secondo comma, del Codice Civile austriaco (ABGB) è esclusa. Il Cliente deve sempre provare che il difetto era presente al momento della consegna.
13.5. Le segnalazioni del Cliente su possibili casi di garanzia devono pervenire per iscritto al Fornitore entro 14 giorni dalla scoperta del presunto difetto e devono contenere i seguenti dettagli:
13.5.1. Quale oggetto della fornitura/prestazione o parte di esso presenta il presunto difetto;
13.5.2. Di quale presunto difetto si tratta;
13.5.3. Descrizione delle circostanze in cui il difetto si è verificato o si verifica.
13.6. Il Cliente deve concedere al Fornitore un termine ragionevole, almeno 3 giorni, per la riparazione del difetto. Se il Cliente ripara il difetto da solo o tramite terzi, senza una preventiva richiesta adeguata o il rifiuto del Fornitore, il Cliente rinuncia al rimborso dei costi di riparazione del difetto da parte del Fornitore.
13.7. Le riparazioni di un difetto affermato dal Cliente non costituiscono un riconoscimento del difetto.
13.8. Al Fornitore devono essere concessi almeno due tentativi per la riparazione del difetto.
13.9. Se le affermazioni del Cliente sui difetti sono infondate, il Cliente è tenuto a rimborsare al Fornitore i costi sostenuti per determinare l'assenza di difetti o per la riparazione degli errori.
13.10. Per la riparazione dei difetti, il Cliente deve rendere immediatamente accessibile al Fornitore il luogo dell'oggetto della fornitura/prestazione e consentire al Fornitore o a un esperto designato di esaminarlo.
13.11. Il Cliente deve notificare per iscritto con raccomandata al Fornitore i difetti che avrebbe dovuto rilevare durante il normale corso degli affari dopo la spedizione o la consegna del bene/della merce entro 14 giorni, a pena di decadenza del diritto.
13.12. Se l'oggetto dell'acquisto deve essere ulteriormente lavorato, il Cliente si impegna a controllare l'oggetto dell'acquisto prima della lavorazione e a notificare immediatamente al Fornitore eventuali difetti, ma non oltre il termine sopra indicato.
13.13. Qualsiasi utilizzo o lavorazione dell'oggetto della fornitura/prestazione difettoso, che potrebbe causare un danno o un danno ulteriore o rendere più difficile o impedire l'accertamento della causa, deve essere immediatamente sospeso dal Cliente, a meno che ciò non sia irragionevole.
13.14. Se i difetti non sono stati rilevabili durante un'adeguata ispezione da parte del Cliente (difetto nascosto) e compaiono solo dopo il termine sopra indicato, devono essere notificati per iscritto al Fornitore con raccomandata entro 14 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza del diritto. Questo obbligo di notifica si applica anche in caso di consegna errata o errore di quantità, a meno che l'oggetto della consegna non differisca così evidentemente dall'ordine che il Fornitore deve considerare l'approvazione del Cliente come esclusa.
13.15. Il diritto di regresso del Cliente nei confronti del Fornitore ai sensi dell'art. 933b ABGB è escluso.
13.16. I costi per il ritorno della merce difettosa al Fornitore sono interamente a carico del Cliente.
13.17. Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Fornitore una rapida determinazione del difetto.
13.18. Nell'ambito della garanzia, il Fornitore ha il diritto di sostituire gli oggetti della fornitura/prestazione difettosi o le loro componenti con oggetti della fornitura/prestazione o componenti della stessa qualità o di accreditare al Cliente un importo equivalente alla riduzione del prezzo, se la riparazione non è possibile o economicamente ragionevole dal punto di vista del Fornitore.
13.19. Gli oggetti della fornitura/prestazione o le componenti sostituiti diventano proprietà del Fornitore.
14. Responsabilità/Danni
14.1. Il Fornitore è responsabile nei confronti del Cliente, ad eccezione dei danni personali, solo in caso di dolo o colpa grave.
14.2. Nei confronti del Cliente, la responsabilità è limitata all'importo massimo di copertura di un'eventuale assicurazione di responsabilità civile stipulata dal Fornitore. Se tale assicurazione non è presente, è concordato un limite massimo di responsabilità pari al 10% del prezzo dell'offerta.
14.3. Inoltre, è esclusa la responsabilità per lucro cessante, danni indiretti e consequenziali, in particolare per la perdita di utilizzo, costi di capitale e di gestione.
14.4. Queste limitazioni si applicano anche ai danni a una cosa che il Fornitore ha preso in consegna per la lavorazione.
14.5. Le richieste di risarcimento del Cliente sono, a pena di decadenza, da far valere entro 2 anni per i beni immobili e entro 1 anno per i beni mobili dal momento in cui il Cliente è a conoscenza del danno e del responsabile. Il termine di prescrizione di 30 anni è ridotto a 10 anni.
14.6. In caso di danno, il Cliente ha l'onere della prova per un'eventuale colpa del Fornitore. L'inversione dell'onere della prova legale per le richieste di risarcimento contrattuale non si applica.
14.7. La responsabilità del Fornitore è esclusa per danni derivanti da uso improprio, trattamento, stoccaggio o lavorazione errata dell'oggetto della fornitura/prestazione da parte del Cliente o di terzi a lui attribuibili, nonché da usura naturale.
14.8. Il Fornitore deve le caratteristiche del prodotto che, tenendo conto delle norme di approvazione e delle altre istruzioni e avvertenze del Fornitore, dei produttori terzi o degli importatori, il Cliente può ragionevolmente aspettarsi, date le sue conoscenze ed esperienze. Il Cliente come rivenditore deve stipulare un'assicurazione adeguata per i reclami di responsabilità del prodotto e tenere indenne il Fornitore da eventuali richieste di regresso.
15. Proprietà intellettuale, diritti di terzi, riservatezza
15.1. Il Fornitore si riserva tutti i diritti d'autore, in particolare i diritti d'uso e di sfruttamento, sulle opere/documenti da lui creati, in particolare piani, opuscoli, modelli,ecc.
15.2. Qualsiasi utilizzo, in particolare modifica, esecuzione, riproduzione, distribuzione, esibizione pubblica, messa a disposizione delle opere/documenti o di parti di essi è consentito solo con l'espresso consenso del Fornitore. Tutte le opere/documenti possono essere utilizzati solo per gli scopi espressamente indicati al momento dell'ordine o stabiliti da un accordo successivo.
15.3. Il Cliente è tenuto a contrassegnare tutte le opere del Fornitore con un'indicazione di copyright (nome, azienda, denominazione commerciale) o è vietato rimuovere un'indicazione di copyright esistente senza il consenso del Fornitore.
15.4. Il Fornitore ha il diritto e il Cliente è obbligato a indicare il nome, l'azienda o la denominazione commerciale del Fornitore nelle pubblicazioni o comunicazioni relative a progetti comuni.
15.5. In caso di violazione di queste disposizioni per la protezione delle opere/documenti del Fornitore, il Fornitore ha diritto a una penale pari al doppio del compenso ragionevole per l'uso non autorizzato, fatta salva la rivendicazione di ulteriori danni. L'onere della prova che il Cliente non ha utilizzato le opere/documenti del Fornitore è a carico del Cliente.
15.6. Per le opere che il Fornitore realizza sulla base di documenti del Cliente, il Cliente è esclusivamente responsabile del fatto che la realizzazione di tali opere non violi i diritti di terzi.
15.7. Se il Cliente fornisce creazioni intellettuali o documenti e vengono avanzate rivendicazioni di terzi su tali creazioni, il Fornitore ha il diritto di sospendere la realizzazione dell'oggetto della fornitura/prestazione a rischio del Cliente fino alla chiarificazione dei diritti di terzi e di richiedere il risarcimento dei costi necessari e appropriati sostenuti dal Fornitore, a meno che le rivendicazioni di terzi non siano manifestamente infondate. Il Cliente tiene indenne il Fornitore da tali rivendicazioni.
15.8. Inoltre, le parti contrattuali si impegnano reciprocamente (con la seguente eccezione) a mantenere riservate le informazioni acquisite nell'ambito del rapporto commerciale.
15.9. Dopo l'esecuzione dell'ordine, il Fornitore ha il diritto di pubblicare a fini pubblicitari l'opera contrattuale nella sua interezza o in parte, a meno che non sia diversamente concordato contrattualmente.
16. Prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e della corruzione
16.1. Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e della corruzione. Il Cliente è informato che il Fornitore è obbligato a effettuare determinate azioni (ad esempio identificazione del cliente, ottenimento di informazioni sullo scopo e la natura prevista del rapporto commerciale, segnalazione in caso di sospetto all'unità di informazione finanziaria, ecc.) per i pagamenti in contanti superiori a una soglia stabilita dalla legge.
16.2. Il Cliente assicura che i suoi pagamenti al Fornitore non derivano da reati.
16.3. Il Cliente ha un obbligo di cooperazione in relazione alla prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e della corruzione. Il Fornitore ha il diritto di risolvere il contratto con il Cliente con effetto immediato mediante comunicazione scritta, se il Cliente non adempie al suo obbligo di cooperazione ai sensi di questo punto o se vi è un sospetto giustificato che il rapporto commerciale venga utilizzato per il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo o atti di corruzione.
16.4. Da tale recesso il Cliente non può avanzare pretese contro il Fornitore.
17. Legge applicabile, luogo di adempimento, foro competente
17.1. I contratti stipulati con il Fornitore sono soggetti al diritto austriaco, con esclusione delle sue norme sui conflitti e dei rinvii e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni.
17.2. Il luogo di adempimento è generalmente la sede del Fornitore, a meno che non sia stato concordato per iscritto un altro luogo di adempimento, ad esempio il luogo di installazione secondo l'offerta o il contratto.
17.3. Il foro competente per le controversie è il tribunale competente per materia e per territorio della sede del Fornitore. Tuttavia, il Fornitore è libero di portare le controversie davanti a un altro tribunale competente per legge, in particolare il foro generale del Cliente.
18. Clausola salvatoria
18.1. Se una disposizione di questi TCG è completamente o parzialmente inefficace, invalida o inapplicabile, ciò non invalida le altre disposizioni dei TCG. I TCG rimangono inalterati nel loro contenuto restante e si considera che le parti contrattuali abbiano concordato una disposizione non inefficace, invalida o inapplicabile che si avvicina il più possibile all'effetto legale ed economico della disposizione inefficace, invalida o inapplicabile.
19. Varie
19.1. La lingua del contratto è il tedesco. Se questi TCG esistono in più versioni linguistiche, la versione tedesca è quella vincolante. Le traduzioni di questi TCG sono fornite solo a scopo informativo.
19.2. Le modifiche e le integrazioni del contratto devono essere effettuate per iscritto per essere legalmente valide. Questo vale anche per la rinuncia alla clausola di forma scritta.
19.3. Il Cliente deve comunicare al Fornitore eventuali cambiamenti del proprio indirizzo.
19.4. Una dichiarazione del Fornitore è considerata ricevuta dal Cliente anche se quest'ultimo non ha comunicato un cambiamento del proprio indirizzo al Fornitore e il Fornitore invia la dichiarazione all'ultimo indirizzo comunicato dal Cliente.
19.5. Per motivi di leggibilità, nei TCG viene utilizzata solo la forma maschile. La forma femminile è sempre inclusa.
Errori, refusi e omissioni sono riservati.
Strass im Zillertal, 12.6.2023